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La nuova procedura di gestione delle prestazioni di assegno di integrazione salariale di FSBA

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Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato – con delibera del 28 febbraio 2022, n. 1 – ha pubblicato la procedura di gestione delle prestazioni di assegno di integrazione salariale.

Al fine di garantire la corretta operatività del Fondo nell’erogazione delle prestazioni, la domanda dev’essere presentata dall’impresa o dal Centro servizi paghe/Consulente, a FSBA entro 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica.

Alla domanda deve essere allegato l’Accordo sindacale o la dichiarazione dell’Autorità competente attestante l’evento per situazioni climatiche e una breve descrizione sulla fase di lavoro in esecuzione. La domanda di prestazione genera un protocollo ed è contestualmente disponibile sulla piattaforma informatica, al momento dell’inserimento della stessa.

La prestazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità:

  • attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto;
  • direttamente al lavoratore.

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