Danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa e quantificazione dell’importo da liquidare
La Cassazione – con ordinanza 10 marzo 2022, n. 7821 – ha affermato che per la liquidazione del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica è necessario il riferimento a parametri più aggiornati rispetto ai coefficienti di capitalizzazione, ex R.D. n. 1403/1922 : il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, infatti, va liquidato moltiplicando il reddito perduto per un coefficiente di capitalizzazione adeguato.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che per definire il coefficiente di capitalizzazione adeguato, è opportuno utilizzare, come termini di raffronto, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, insieme a coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, come quelli approvati con provvedimenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o quelli elaborati in materia di danno aquiliano.