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Lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro, DPI e obbligo datoriale

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La Cassazione – con ordinanza 11 marzo 2022, n. 8042 – ha affermato che spetta al datore di lavoro fornire e mantenere in stato di efficienza gli indumenti da lavoro del lavoratore.

Com’è noto, l’art. 2087 cod. civ. recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che la nozione di DPI ricomprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio in concreto idoneo a costituire una barriera protettiva rispetto ai rischi per salute e sicurezza del lavoratore.

Pertanto, sul datore di lavoro sussistono gli obblighi di fornitura, mantenimento e lavaggio degli indumenti da lavoro (a buon titolo, rientranti nella categoria dei dispositivi di protezione individuale, in quanto idonei a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi legati all’espletamento della prestazione lavorativa).

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