Omissioni del DVR “anti COVID”: è responsabile l’amministratore
La Cassazione – con sentenza del 17 marzo 2022, n. 9028 – ha stabilito che l’amministratore di una società deve essere condannato per le omissioni nel DVR anti Covid, pur avendo nominato un delegato tra i dirigenti d’azienda.
Com’è noto, l’art. 2087 cod. civ. recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che l’amministratore risponde penalmente delle omissioni rispetto al DVR sulle malattie trasmissibili in pandemia Sars-Cov-2, in quanto l’atto notarile trasferisce al dirigente solo alcune funzioni, senza poteri decisionali e di spesa riferiti alla struttura organizzativa.