Impossibilità di repêchage del lavoratore ed illegittimità del licenziamento
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La Cassazione – con ordinanza del 21 marzo 2022, n. 9158 – ha stabilito che senza la prova dell’impossibilità del reimpiego del lavoratore, anche in mansioni inferiori, il datore di lavoro condannato per illegittimità del licenziamento sarà tenuto alla reintegra ed al risarcimento del danno.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che spetta al datore di lavoro dimostrare che non è possibile il repêchage del lavoratore divenuto inidoneo, su cui non grava alcun onere probatorio.
In tal senso, l’illegittimità del licenziamento è evidenziata dalla mancanza dei presupposti di recesso: pertanto, oltre alla tutela risarcitoria, è previsto anche il reintegro nel posto di lavoro.
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