Prorogato per il 2022 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR
L’INPS – con Messaggio 29 marzo 2022, n. 1400 – ha fornito le istruzioni operative in merito alla proroga, per l’anno 2022, delle disposizioni, ex art. 43-bis , D.L. n. 109/2018.
Nello specifico, la richiamata disposizione recita “Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 44 , previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31 , della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”.
Pertanto, viene disposto – per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ex art. 44 , D.L. n. 109/2018, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale – l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo, ex art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).