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Esulano dal danno biologico risarcibile dall’Inail il danno biologico temporaneo e il danno morale

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503, ha stabilito che il danno biologico risarcibile dall’Inail è unicamente il pregiudizio connesso all’inabilità permanente, che si riferisce esclusivamente alla menomazione permanente dell’integrità psicofisica del lavoratore, che si protrae per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea, mentre esulano dal sistema assicurativo sia il “danno biologico temporaneo” sia il “danno morale”.

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