Le novità sul riscatto dei periodi di corso legale di studio universitario
L’INPS – con Messaggio del 5 aprile 2022, n. 1512 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha chiarito che coloro i quali, a seguito di riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, ex D.Lgs. n. 184/1997, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario, ex art. 1 , legge n. 341/1990.