Legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La Cassazione – con sentenza del 10 maggio 2022, n. 14840 – ha ribadito il principio secondo il quale la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è declinata nelle addotte ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività: in tal caso, la diretta conseguenza è un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che il riscontro di effettività deve concernere la scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso; pertanto, può assumere rilevanza anche l’obiettivo perseguito dall’imprenditore, ove lo stesso si riveli pretestuoso e carente di veridicità.
In tal senso, deve ritenersi superata la percezione secondo la quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato, non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il lavoratore motivata dall’esigenza di fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti.