Conflitto nel rapporto di lavoro e definizione di stalking
La Cassazione – con sentenza 5 aprile 2022, n. 12827 – ha affermato che il mobbing è compatibile con la fattispecie, ex art. 612-bis, cod. penale, qualora il datore di lavoro, manifesti un’evidente ostilità nei confronti del lavoratore dipendente, attraverso comportamenti mirati e reiterati, con l’obiettivo di emarginarlo ed allontanarlo dall’ambiente lavorativo.
Com’è noto, il richiamato articolo del codice penale prevede il delitto di atti persecutori, che consiste nell’utilizzo strumentale del potere disciplinare da parte del datore di lavoro e che può culminare in licenziamenti ritorsivi e determinare un perdurante e grave stato di ansia o paura o ingenerare nel lavoratore un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata allo stesso da una relazione affettiva o ancora costringere il lavoratore ad alterare le proprie abitudini di vita.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha ribadito che ai fini della sussistenza dello stalking sul lavoro, è sufficiente il dolo generico, non essendo necessario che le condotte di minaccia e molestia siano dirette ad un fine specifico, ma essendo sufficiente che le stesse generino nel lavoratore ansia, paura o un mutamento delle sue abitudini di vita.