Licenziamento disciplinare: interpretazione e sussunzione del giudice per stabilire la tutela applicabile
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 aprile 2022, n. 12745, ha ritenuto che, in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’articolo 18, commi 4 e 5, L. 300/1970, come novellata dalla L. 92/2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e, in concreto, accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità, come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.