Infortunio sul lavoro: prova della responsabilità del datore a carico del lavoratore
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1269, ha ritenuto che l’articolo 2087, cod. civ., non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili. La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell’articolo 2087, cod. civ., richiede l’allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l’inadempimento, sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti