Risarcimento danni, lucro cessante e danno emergente: le diverse modalità di tassazione
La Cassazione – con ordinanza del 23 maggio 2022, n. 16512 – ha ribadito che non tutti gli importi erogati in qualità di risarcimento danni sono assoggettati a tassazione IRPEF.
Nello specifico, sono ritenuti tassabili quelli volti a sostituire il reddito perduto, che rappresentano un’ipotesi di lucro cessante (la differenza, cioè, tra i redditi percepiti e quelli che il contribuente avrebbe percepito se fosse stato nominato dirigente).
Non sono, invece, assoggettati a tassazione i risarcimenti volti a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico del soggetto (quali, il danno esistenziale per il disagio morale e l’alterazione della vita umana e professionale).
Pertanto, la Suprema Corte ha confermato il principio secondo il quale “tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano origine dal rapporto di lavoro… costituiscono redditi di lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta”.