I chiarimenti INPS sullo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato
L’INPS – con Circolare 15 giugno 2022, n. 70 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disposizione secondo la quale per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il datore di lavoro non avrà diritto all’applicazione dello sgravio contributivo oggetto della presente circolare nel caso di violazione delle disposizioni ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.
L’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione soggiace altresì alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.
Pertanto, il datore di lavoro:
- deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge;
- è tenuto al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai fini delle rilevazioni contabili della misura oggetto della presente circolare si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 87/2021 , con la quale è stato istituito il conto GAW32129, che verrà opportunamente ridenominato con riferimento alla normativa in questione.