Prorogato al 30 novembre il termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti del Temporary Framework
L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 22 giugno 2022, prot. n. 233822 – ha prorogato al 30 novembre 2022, anziché al 30 giugno 2022, i termini di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, inviano l’autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Gli interessati devono inviare tale dichiarazione esclusivamente con modalità telematiche (direttamente, ovvero, per il tramite di un soggetto incaricato, ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998), mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Entro i successivi 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.