Covid-19, tamponi rapidi e test sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia
La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole: lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 171/2022, depositata lo scorso 8 luglio.
Come sottolineato in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Corte, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie – che sono esercizi commerciali – e le farmacie – che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a situazioni giuridiche identiche, meritevoli del medesimo trattamento normativo. Sono state pertanto dichiarate non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull’art. 1, commi 418 e 419, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.