Cessazione dell’attività di impresa e maturazione del diritto alla riassunzione presso l’azienda subentrante
La Cassazione – con sentenza del 6 luglio 2022, n. 21450 – ha affermato che, in caso di cessazione dell’attività di impresa accompagnata da contratto che prevede l’impegno dell’impresa subentrante di assumere un certo numero del personale in mobilità, si realizza un contratto a favore di terzi che produce dei diritti opponibili all’impresa promittente in capo ai lavoratori (individuati o individuabili) come beneficiari dell’assunzione.
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che il titolo che deve far valere il lavoratore nei confronti dell’impresa alle cui dipendenze pretende di essere assunto non può dirsi costituito esclusivamente dall’accordo collettivo, ma deve essere corredato del possesso dei requisiti che le parti che hanno stipulato il contratto hanno stabilito per l’individuazione dei terzi beneficiari: in tal senso, grava sul dipendente l’onere di dimostrare che tali criteri, se correttamente interpretati, avrebbero dovuto far ricadere la scelta sulla sua persona.