Obbligo di green pass sul lavoro e trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata
L’INPS – con Circolare 2 agosto 2022, n. 94 – ha fornito un quadro di sintesi delle disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022.
Al contempo, sono stati forniti una serie di chiarimenti relativi alle prestazioni previdenziali di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele INPS.
L’assenza di obbligo retributivo (e di altro compenso o emolumento, comunque denominato) durante le giornate di assenza ingiustificata, in quanto espressamente prevista da disposizione di legge, ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.
Il regime previdenziale dell’“assenza ingiustificata” deve essere distinto dalla sospensione del rapporto di lavoro prevista dalle disposizioni normative in relazione alle specifiche categorie di lavoratori, nonché eventualmente per il personale dipendente dei datori di lavoro privati, ferme restando le conseguenze disciplinari in caso di accesso ai luoghi di lavoro in assenza del c.d. green pass.