Infortunio in itinere: computo per poste omogenee ai fini della liquidazione del danno differenziale
La Cassazione Civile, Sezione Terza, con pronuncia del 13 giugno 2022, n. 18975, ha ritenuto che, in caso di infortunio in itinere, il danno differenziale in favore del lavoratore dev’essere calcolato e liquidato per poste omogenee, cioè sottraendo l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio vantato dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile solo quando l’uno, cioè l’indennizzo, e l’altro, il risarcimento, siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici: ne consegue che il giudice nella liquidazione del danno biologico c.d. “differenziale”, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa Inail, in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico stesso, con esclusione della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, operando la surrogazione dell’assicuratore come successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all’assicurato, che richiede il verificarsi di specifici presupposti: la ricorrenza di un credito dell’assicurato verso il responsabile civile; il trasferimento del credito del danneggiato all’assicuratore sociale, una volta che esso sia stato esercitato, con correlativa perdita del diritto di credito da parte del danneggiato.