Nullo il licenziamento se la forma scritta è provata per testimoni
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La Cassazione – con ordinanza dell’8 settembre 2022, n. 26532 – ha ritenuto nullo il licenziamento del lavoratore dipendente, comunicato durante una riunione, la cui forma scritta viene provata per testimoni.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che il potere del giudice di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova non può essere riferito ai requisiti legali ad substantiam dell’atto o contratto (cioè, la forma scritta del recesso unilaterale).
In tal senso, è opportuno ricordare che, ex D.Lgs. n. 23/2015, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (sia prima che dopo il 7 marzo 2015), valgono le seguenti garanzie:
- in caso di licenziamento nullo (perché discriminatorio, oppure perché comminato in costanza di matrimonio o in violazione delle tutele previste in materia di maternità o paternità oppure negli altri casi previsti dalla legge) o inefficace (perché intimato in forma orale), a tutti i lavoratori, quale che sia il numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, è riconosciuto il diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro e a vedersi corrisposta un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (cd. tutela reintegratoria piena).