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Notifica atti accertamento ed emissione ordinanza-ingiunzione: nuove indicazioni operative

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L’Inps, con messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, in seguito alle contestazioni, anche in sede giudiziaria, in merito alla notifica degli atti di accertamento e all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18, L. 689/1981, in relazione al disposto dell’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, che ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha illustrato i contenuti delle determinazioni ministeriali, che intervengono sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato sia sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l’ordinanza-ingiunzione, precisando che:

  • nell’ambito del procedimento delineato dall’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, non può trovare applicazione l’articolo 16, L. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, in ragione del carattere di specialità della previsione di cui al citato articolo 3, comma 6, e della circostanza che nel relativo procedimento sanzionatorio le disposizioni della L. 689/1981 si osservano “in quanto applicabili”;
  • nell’ambito della disciplina di depenalizzazione introdotta con il D.Lgs. 8/2016, è necessario distinguere la fattispecie del regime sanzionatorio intertemporale (articoli 8 e 9), che trova applicazione alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto, interessate da procedimenti penali non ancora definiti, per i quali è possibile il pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari alla “metà della sanzione”, in ragione della circostanza che il beneficio dell’intervenuta depenalizzazione si innesta nell’ambito di un procedimento penale già in precedenza pendente. L’articolo 9, comma 5, prevede la possibilità di applicare le disposizioni di cui all’articolo 16, L. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, qualora la misura ridotta così determinata risulti più favorevole di quella pari alla metà della sanzione.

Pertanto, la non applicazione dell’articolo 16, L. 689/1981, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio che consegue al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha imposto la riformulazione dell’atto di accertamento della violazione riferito ai periodi dal 2016.

Il regime sanzionatorio intertemporale di cui ai citati articoli 8 e 9, D.Lgs. 8/2016, trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite esclusivamente alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016. Per gli atti di accertamento della violazione non ancora notificati, le Strutture territoriali, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, dovranno notificare gli estremi della violazione agli interessati, riportando nell’atto la possibilità per il responsabile di procedere, entro 60 giorni dalla notificazione, al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione da irrogare, oltre alle spese del procedimento.

Per gli atti di accertamento della violazione già notificati, le Strutture territoriali dovranno comunicare agli interessati l’importo della sanzione determinata secondo i criteri dell’allegato 1 al messaggio in oggetto, specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16, L. 689/1981. Tale procedimento, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, deve applicarsi a tutte le violazioni, ancora sanzionabili, commesse anteriormente al 2016.

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