Illegittimità del licenziamento per giusta causa
La Cassazione – con ordinanza del 30 settembre 2022, n. 28515 – ha ritenuto illegittimo il licenziamento giusta causa, qualora la motivazione sottesa sia la disapprovazione del lavoratore nei confronti dell’azienda.
Al riguardo, si ricorda che il licenziamento per giusta causa può essere disposto dal datore di lavoro quando il lavoratore realizza comportamenti disciplinarmente rilevanti così gravi da non consentire anche in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.
A mente dell’art. 2119 cod. civ., le parti contraenti possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di preavviso qualora si verifichi, una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo.
Pertanto, la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulta insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro, al quale non può pertanto essere imposto l’utilizzo del lavoratore in un’altra posizione.