Contrazione del virus sul posto di lavoro e assimilazione alla malattia professionale coperta dall’INAIL
La Cassazione – con sentenza del 10 ottobre 2022, n. 29435 – ha affermato che i virus (quindi, anche il Covid), contratti sul luogo di lavoro, sono classificabili come malattie professionali “coperte” dall’INAIL, anche qualora non venga data prova dell’evento infettante.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che tale chiave di lettura è legata al fatto che “nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione” con l’aggiunta che “la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici”.