Lavoro “in nero”, irrogazione della maxisanzione ed operatività delle sanzioni minori: i chiarimenti dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 2089/2022 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della sanzione ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 297/2002, per l’omessa comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro completamente “in nero”.
Com’è noto, l’impiego di lavoratori “irregolari” è sanzionata dall’art. 3, commi 3-5 , Legge n. 73/2022; in tale circostanza, la cd. maxisanzione scatta quando sussistono i seguenti due presupposti:
- la subordinazione tra il soggetto che ha svolto l’attività lavorativa e chi lo ha impiegato
- l’assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (mod. Unilav), ad opera del datore di lavoro.
Al riguardo, l’INL ha precisato che in caso di irrogazione della suddetta maxisanzione, non andrà irrogata anche la sanzione per omessa comunicazione telematica di cessazione di rapporto di lavoro (da effettuarsi entro 5 giorni successivi alla chiusura del rapporto di lavoro in commento).