Fondi di solidarietà: i chiarimenti del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 21 ottobre 2022, n. 20 – ha fornito alcuni chiarimenti sui Fondi di solidarietà, ex artt. 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 234/2021.
I fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 devono adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2022. I datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.
I fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, devono stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
In assenza di tale adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.
Con riferimento alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015, comma 1-bis, stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.”.
Nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituti prevedano una prestazione di assegno ordinario (oggi, assegno di integrazione salariale) che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015.
In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
Le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.