Nozione di licenziamento disciplinare
La Cassazione – con sentenza del 21 ottobre 2022, n. 31150 – ha affermato che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.
A mente dell’art. 7, comma 1, legge n. 300/1970 “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte:
- ha ribadito la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro ad un lavoratore a cui era stato contestato di aver eseguito, durante l’orario di lavoro, attività personali, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro senza permesso ed utilizzando attrezzature cui non era stato preventivamente addestrato;
- ha ritenuto dimostrata la peculiare gravità del comportamento del lavoratore (legittimando, quindi, l’adozione della sanzione espulsiva).
In tal senso, è stato chiarito che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore: al contempo, non può assumere alcun rilievo l’assenza di pubblicità circa il divieto di utilizzo dei beni aziendali.