Motivo illecito: è determinante quando è l’unica effettiva ragione di recesso
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 settembre 2022, n. 28399, ha stabilito che il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se tale motivo non ci fosse stato, e quindi deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dalle ragioni formalmente addotte. L’onere della prova del carattere ritorsivo del recesso attuato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro; l’onere probatorio del datore di lavoro deve necessariamente investire entrambi gli elementi costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso, sia le ragioni economiche e sia l’impossibilità di c.d. repêchage.