Gli sgravi contributivi assunzionali previsti nella legge di Bilancio 2023
In data 29 novembre 2022 il ddl della legge di Bilancio 2023 è stato bollinato dalla Corte dei Conti.
Inizia ora il l’iter parlamentare, che dovrà concludersi ovviamente con la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2022.
L’art. 57 (rubricato “Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli”) proroga, tra le altre cose, per le agevolazioni contributive:
- ex art. 1, comma 10 , Legge n. 178/2020 alle assunzioni a tempo indeterminato (ovvero, alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) effettuate nel 2023 di soggetti under 36 anni;
- ex art. 1, comma 16, Legge n. 178/2022 alle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel 2023.
Infine, per favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero – che spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2023 – è alternativo all’esonero riconosciuto nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore ad € 780 mensili e non inferiore a cinque mensilità.
Le richiamate tre agevolazioni sono condizionate, ex art. 108, par. 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.