Riscatto ai fini pensionistici dei corsi legali di studio universitari
L’INPS – con Messaggio n. 4419/2022 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha chiarito che i periodi relativi a corsi legali di studio universitari già oggetto di valutazione presso le casse professionali private e le casse professionali privatizzate possono comunque essere ammessi a riscatto nell’ambito delle forme di previdenza gestite dall’Istituto.
Tale posizione è legata al fatto che la norma dispone che, ai fini del riscatto ai fini pensionistici, i periodi relativi al corso di laurea non devono risultare già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto o volontaria:
- presso il fondo in cui è diretta la domanda;
- presso gli altri regimi previdenziali indicati all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 184/1997.
Tali regimi sono costituiti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, IAP, coloni e mezzadri), dai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dalla gestione Separata INPS.
Pertanto, qualora il professionista sia un consulente del lavoro iscritto all’Enpacl ed all’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS, che si sia già avvalso del riscatto della contribuzione presso l’Ente, ma che desideri operare il riscatto dello stesso periodo anche presso l’AGO, la possibilità non è preclusa.