Diritto alla NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa
L’INPS – con Circolare 10 febbraio 2023, n. 21 – ha fornito le istruzioni amministrative attuative delle disposizioni ex art. 189 e 190, D.Lgs. n. 14/2019, in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.
I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione si intendono rassegnate per giusta causa con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie oggetto d’esame hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.
La domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Il richiedente, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni o licenziamento; sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.