Infortunio sul lavoro e responsabilità del committente in caso di appalto
La Cassazione – con ordinanza del 15 febbraio 2023, n. 2991 – è intervenuta in merito alla responsabilità civile in caso di infortunio di dipendenti di imprese appaltatrici, precisando che la responsabilità del committente, nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, si configura “ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire”.
Com’è noto, l’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il dovere di sicurezza grava sia sul datore di lavoro che sul committente, tuttavia, tale principio non può trovare automatica applicazione: al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio”.