Legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e tipologia di sanzione
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La Cassazione – con ordinanza del 2 marzo 2023, n. 6336 – ha chiarito che l’indicazione del termine finale del periodo di comporto non è una sufficiente motivazione ai fini del licenziamento: in tal senso, l’illegittimità del licenziamento in specie comporta un risarcimento, in capo al datore di lavoro, pari a 8 mensilità.
Al contempo, la Suprema Corte ha ritenuto di non dover applicare la tutela reintegratoria, in quanto non è configurabile la violazione ex art. 2110 cod. civ., in quanto – seppur non dovutamente specificato nella motivazione – vi è stato in concreto il superamento del periodo di comporto nel corso del rapporto di lavoro de quo.
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