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Rimborso dell’assegno di invalidità e richiesta danni per il lucro cessante

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La Cassazione – con ordinanza del 20 marzo 2023, n. 7925 – ha ritenuto inammissibile la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, quale lucro cessante, poiché l’INPS aveva già provveduto al pagamento dell’indennità di malattia e dell’assegno di invalidità.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto violato il principio di localizzazione, in quanto il ricorrente aveva rimandato all’analisi di documenti processuali, omettendo l’indicazione specifica degli stessi.

Da un punto di vista tributario, è opportuno ricordare che la Corte di Cassazione – con ordinanza dell’8 febbraio 2023, n. 3804 – aveva precisato che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione soltanto qualora integrino un mancato guadagno (c.d. lucro cessante).

Al contrario, nell’ipotesi in cui il danno si concretizza nell’effettiva diminuzione del reddito a causa del comportamento del datore di lavoro (c.d. danno emergente), il risarcimento del danno non costituisce base imponibile.

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