Licenziamento collettivo e criteri di scelta dei lavoratori
La Cassazione – con ordinanza del 31 marzo 2023, n. 9128 – ha affermato che, in tema di licenziamenti collettivi, il datore di lavoro deve verificare l’idoneità dei dipendenti del reparto oggetto di riduzione del personale ad occupare altre posizioni lavorative all’interno dell’azienda, “spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni”.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ritenuto che non si possa limitare la scelta ex lege n. 223/1991 ai soli addetti ad un reparto se questi sono idonei a svolgere altre attività, bensì si deve ampliare la scelta coinvolgendo i lavoratori di altri reparti.
In tal senso, il concetto di professionalità equivalente deve essere inteso come la capacità degli addetti ai comparti da “sopprimere” a svolgere mansioni proprie dei settori non coinvolti dal licenziamento, indipendentemente che essi esercitino in concreto tale attività.