Ore di straordinario non lavorate e legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo
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La Cassazione – con ordinanza del 20 aprile 2023, n. 10623 – ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che si rifiuta di fare gli straordinari (causando, quindi, disagi all’azienda), senza superare il limite di ore oltre il quale è necessario consultare i sindacati.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto ravvisabile un giustificato motivo soggettivo, in luogo del licenziamento per giusta causa: il datore di lavoro è stato, dunque, condannato al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.
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