Tirocini extracurriculari: illegittimità costituzionale nella legge n. 234/2021
La Corte Costituzionale – con sentenza n. 70/2023, depositata il 14 aprile 2023 – ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 721 , lett. a), Legge n. 234/2021, il quale stabilisce che la Conferenza Permanente Stato Regione sia chiamata a definire, come già fatto in passato, le linee guida condivise in materia di tirocini secondo i nuovi criteri “…. che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale”.
I giudici della Corte – che hanno ritenuto fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117 della Costituzione, concernente l’assegnazione delle competenze legislative residuali alle Regioni – hanno sottolineato come “la disposizione statale impugnata circoscriva l’applicazione dei tirocini a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa, rappresentando un’indebita invasione della competenza regionale residuale in materia di “formazione professionale”.