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Inps: nuovo regolamento per i ricorsi amministrativi

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L’Inps, con circolare 17 maggio 2023, n. 48, fornisce le indicazioni inerenti alla rimodulazione del Regolamento inerente alla proposizione di ricorsi amministrativi.

Tale modifica è conseguente alla delibera del Consiglio di Amministrazione che di fatto prevede la sostituzione del precedente Regolamento adottato in data 19 dicembre 2023 e comunicato mediante messaggio Inps n. 1805/2014.

La volontà sottesa a tale modifica è quella di favorire la deflazione del contenzioso amministrativo andando a prevedere un’unificazione di trattazione che ricomprende tutte le gestioni previdenziali Inps.

Sono, inoltre, introdotte specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali relativamente alla CISOA, nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali.

I ricorsi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello centrale e periferico debbono essere presentate in via esclusivamente telematica, alternativamente da parte del diretto interessato, ovvero di patronati o altri intermediari abilitati.

Per quanto concerne i termini di presentazione, gli stessi sono differenziati a seconda della tipologia di ricorso e del destinatario dello stesso, secondo la tabella contenuta nella stessa circolare Inps n. 48/2023 e si seguito sintetizzati:

  • ricorso ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati: 90 giorni
  • ricorso ai Comitati di vigilanza: 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento
  • ricorsi avverso ai provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo ed al Fondo per gli Sportivi Professionisti: 30 giorni 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento
  • ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso al provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria, nonché di CISOA e Fondi si solidarietà bilaterali: 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento

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