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Donne svantaggiate: approvato l’esonero contributivo fino al 2023

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In data 19 giugno 2023, la Commissione Europea – con Decisione C(2023) 4063 final – ha approvato l’esonero contributivo Donne svantaggiate per il II semestre 2022, ex   e per l’anno 2023, ex 

Il beneficio contributivo è pari alla riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (anche sui premi INAIL) per gli iniziali 12 mesi (in caso di assunzione con contratto a tempo determinato).

Se il rapporto di lavoro a termine (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi.

Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione. 

La durata massima dello sgravio contributivo è pari a complessivi 18 mesi.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto della base occupazionale dell’azienda.

Si resta in attesa del relativo Messaggio INPS, che renderà noti i meccanismi di fruizione e recupero degli sgravi pregressi.

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