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Redditi, anche l’Inps batte cassa per autonomi e professionisti

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Per i lavoratori autonomi è tempo di bilanci con l’Inps. Entro fine giugno, infatti, commercianti, artigiani, professionisti senza cassa e altri lavoratori iscritti alla gestione separata devono fare i conti e, di conseguenza, versare quanto dovuto a titolo di contributi sui redditi conseguiti lo scorso anno, nonché versare l’acconto per quest’anno.

Il termine di pagamento è fissato al 30 giugno, ma un comunicato stampa del ministero dell’economia ha annunciato la proroga al 20 luglio (30 luglio con maggiorazione dello 0,4%). Il bilancio con l’Inps è fatto con uno specifico modello (il quadro RR) della dichiarazione dei redditi che, pertanto, deve essere adeguatamente compilato.

Ciò comporta che, se è vero che per presentare il modello c’è tempo fino al 30 novembre 2023, molto prima vanno completate le operazioni di compilazione della dichiarazione dei redditi, perché entro fine giugno o luglio vanno pagate le imposte e i contributi. Le istruzioni sono state fornite dall’Inps con la circolare 52/2023 .

Il quadro RR. Il quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai lavoratori autonomi con reddito di arte e professione, senza cassa di riferimento e per questo iscritti alla gestione separata. Il quando va compilato per la determinazione dei contributi dovuti all’Inps.

Contributi dovuti da artigiani e commercianti. Il quadro RR deve essere compilato con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2022, da parte dei titolari di imprese artigiane e commerciali e dei soci titolari di una propria posizione assicurativa, tenuti anche al versamento di contributi, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori). Tali lavoratori, in particolare, devono compilare la Sezione I del quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”.

Artigiani e commercianti versano i contributi calcolandoli in una misura percentuale del proprio reddito (applicandovi, cioè, l’aliquota di contribuzione). Quando il reddito è d’importo troppo esiguo opera un limite minimo (valore, cioè, al di sotto del quale non si può scendere): è il cosiddetto “minimale di reddito” che, automaticamente, determina il “contributo minimo” da versare per legge.

Nell’anno 2022 (anno di riferimento dell’adempimento della dichiarazione dei redditi) il minimale annuo è stato pari a 16.243 euro: chi non raggiunge tale importo minimo con il proprio reddito (cioè, chi produce reddito d’importo da 0 a 16.243 euro), deve comunque pagare contributi nell’importo calcolato su tale minimale. Il “contributo minimo” versato da artigiani o commercianti è sufficiente in relazione a un reddito d’impresa, prodotto da questi lavoratori nell’anno, fino all’importo del minimale, cioè fino a un reddito d’impresa di 16.243 euro.

Quando il reddito d’impresa superi il minimale, vanno versati ulteriori contributi per la quota parte cosiddetta di reddito eccedente (che supera, cioè, il minimale e che, proprio per questo, sono chiamati contributi “eccedenti il minimale” oppure “contributi a percentuale”). Il versamento di questi contributi avviene mediante un sistema a tre pagamenti (due acconti di pari importo, più un eventuale saldo) rispettando le stesse scadenze fissate per il versamento delle tasse (Irpef) in base alla dichiarazione dei redditi; ossia, gli acconti a giugno/luglio e novembre dello stesso anno di riferimento dei contributi; a giugno/luglio dell’anno seguente, l’eventuale saldo. Il contributo eccedente è calcolato sul reddito d’impresa dell’anno precedente (con la presunzione, quindi, che sia almeno pari a quello che verrà prodotto nell’anno corrente) e così versato nei due acconti (allo stesso modo di come si calcolano gli acconti Irpef).

L’anno seguente, poi, quando è definitivamente noto il reddito prodotto, va versato l’eventuale saldo nel caso in cui i due acconti risultino insufficienti (se superiori quanto di più versato in acconto potrà essere compensato come credito).

Il reddito imponibile. L’Inps precisa che va preso in considerazione il totale redditi d’impresa conseguiti nell’anno 2022, al netto di eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti. Vediamo i casi particolari.

Soci di società di capitali. Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Soci di cooperative. Con circolare 29/2021 (si veda ItaliaOggi del 20 febbraio 2021) l’Inps ha dato l’ok alla possibilità d’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti dei soci di coop artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma. Anche tali soggetti sono obbligati alla compilazione del quadro RR.

Calcolo dei contributi. Gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta sono quelli dichiarati, eventualmente, nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone e assimilate).

Attenzione: l’Inps precisa che per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti i redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali), restando esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Coadiuvanti e coadiutori. Quando ci sono collaboratori occorre fare attenzione ad attribuire bene il reddito a ciascuno. Infatti, il reddito d’impresa del titolare (indicato nella sezione RR2 nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella “Tipologia iscritto”) va diminuito del reddito relativo ai coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”).

Regime di vantaggio. Per i soggetti che hanno adottato il cosiddetto “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (dl 98/2011 convertito dalla legge 111/2011), la base imponibile viene determinata come segue: nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse).

Regime agevolato. Per i soggetti che hanno aderito al regime contributivo agevolato (legge 190/2014), la base imponibile viene determinata facendo riferimento al rigo LM34.

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