Infortuni, protezione a due vie
La sicurezza sul lavoro sì, l’attività sindacale no. Il distinguo concerne la tutela contro il rischio d’infortunio sul lavoro per i dipendenti che, in azienda, ricoprono un ruolo di rappresentanza dei colleghi lavoratori. E significa che, mentre i “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” sono coperti contro questo rischio dall’assicurazione Inail, lo stesso non vale per i lavoratori che svolgono l’attività sindacale.
A precisarlo è l’Inail nella circolare 23/2023 , emanata con il placet del ministero del lavoro. L’istituto assicuratore precisa che, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in sigla Rls), sia aziendale, sia territoriale o di sito produttivo, la copertura assicurativa è quella principale, cioè quella pagata in relazione al tipo di attività che il rappresentante svolge in azienda, senza che ciò comporti quindi oneri aggiuntivi per i datori di lavoro.
L’identikit dell’Rls. È la persona eletta o designata per rappresentare (appunto) i lavoratori in seno all’azienda su tutte le questioni attinenti agli aspetti della sicurezza sul lavoro, istituita a livello aziendale o territoriale o di sito produttivo. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori (anche 1 solo lavoratore) il rappresentante è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, altrimenti è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali (Rsu o Rsa); in assenza di rappresentanze è eletto dai lavoratori. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rls, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva. L’elezione del Rls (o di più Rls a seconda dei casi come indicato in tabella) avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, da individuarsi nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza con decreto che deve anche disciplinare le modalità (l’Oil celebra il 28 aprile la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro).
Quale sicurezza sul lavoro? Nessuna norma dispone a riguardo dell’assicurazione (e soprattutto delle tutele) a favore del Rls contro il rischio d’infortunarsi sul lavoro, in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni. Da ciò la richiesta di chiarimento, formulata all’Inail, se esista o meno una tutela a loro favore. Anche perché l’art. 2 del dpr 1124/1965 (il TU Inail) richiede che l’evento lesivo, per essere tutelato, sia avvenuto in “occasione di lavoro”, sia cioè riferibile all’attività lavorativa propria e specifica del lavoratore.
La funzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è del tutto distinta da quella dei lavoratori che fanno attività sindacale nell’azienda, quali i componenti di Rsa (rappresentanze sindacali aziendali) o Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) |
La “occasione di lavoro”, infatti, delimita l’ambito oggettivo della tutela assicurativa e richiede il nesso di riferibilità funzionale del fatto (sinistro) all’attività di lavoro. L’Inail precisa che gli eventi lesivi occorsi ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono considerati infortuni avvenuti in occasione di lavoro, quindi ricompresi a pieno titolo nella tutela assicurativa. Unica eccezione, secondo i principi generali in materia di assicurazione Inail, qualora, nel concreto, sia accertata l’assenza dell’occasione di lavoro, ossia che l’evento sia riferibile al c.d. “rischio elettivo” del lavoratore. Si ricorda che per rischio elettivo è inteso il comportamento arbitrario del lavoratore, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, con conseguenza il rischio.
Diversità con l’attività sindacale. La tutela dei Rls, spesso scelti tra i rappresentanti sindacali, è riconosciuta esclusivamente per la peculiarità delle funzioni svolte. Infatti, la funzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è del tutto distinta da quella dei lavoratori che fanno attività sindacale nell’azienda, quali ad esempio i lavoratori componenti die Rsa (rappresentanze sindacali aziendali) o Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) che hanno diritto a fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di tale attività.
La Corte costituzionale, infatti, ha escluso la tutela dell’Inail per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori in permesso sindacale (ordinanza n. 136/2003).
La Suprema corte ha argomentato che la situazione del sindacalista in permesso sindacale si connota per il marcato carattere di episodicità e occasionalità che non altera la continuità della prestazione lavorativa del dipendente e del correlato obbligo retributivo del datore di lavoro; pertanto non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale, ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, invece, è stata estesa per effetto della sentenza sempre della Corte (la n. 171/2002), con oneri a carico delle organizzazioni sindacali per conto delle quali i lavoratori in aspettativa svolgono attività sindacale.
La Cassazione (è contraria). Un caso contrario al predetto indirizzo giurisprudenziale è quello della sentenza 13882/2016 , con cui la Corte di cassazione ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove alloggiava di ritorno da una riunione sindacale. Nel caso specifico, tuttavia, i giudici avevano accertato che la riunione era stata promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede, e aveva a oggetto l’organizzazione dell’attività lavorativa; pertanto, la circostanza che il lavoratore vi avesse partecipato fruendo di un permesso sindacale retribuito (quindi assoggettato ai fini Inail) è stato ritenuto irrilevante, dovendosi piuttosto considerare l’infortunio avvenuto in occasione di lavoro.
Il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai Rls, senza necessità di classificare autonomamente questa attività di rappresentanza |
In merito la cassazione ha precisato che i lavoratori che svolgano attività sindacale come Rsa, Rsu o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati all’Inail e si pone soltanto il problema di verificare, in concreto, l’ambito di operatività della tutela assicurativa di base; ovvero di accertare se il fatto sia avvenuto o meno “in occasione di lavoro”. Per l’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai Rls, precisa l’Inail nella circolare 23/2023, è necessario accertare se l’evento sia ricollegabile pure strumentalmente all’attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un’attività inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale, con la conseguenza che, ove l’infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento di un’attività propriamente sindacale, l’infortunio non potrà essere ammesso a tutela.
Il rischio aziendale. In conclusione, tutti i rappresentanti della sicurezza (aziendale, territoriale, sito produttivo), essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente “tariffa ordinaria dipendenti”. In sostanza, il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai Rls, senza necessità di classificare autonomamente questa attività di rappresentanza.
Gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti Rls sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (lo sconto che è possibile applicare ai premi assicurativi), perché, spiega l’Inail, “non sussistono ragioni per ipotizzare l’esclusione degli eventi lesivi in discorso dall’andamento infortunistico aziendale, peraltro non prevista da alcuna disposizione”.
Gli unici due casi di esclusione finora applicati riguardano, infatti, gli infortuni in itinere e gli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.