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Pubblicata in GU la legge di conversione del Decreto Lavoro

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Nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023, n. 152 è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del , recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Da un punto di vista prettamente lavoristico, si segnalano le seguenti novità.

Modifiche alla disciplina dei contratti a termine – L’art. 24, commi 1, 1-bis e 1-ter, modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nel settore privato.

In primo luogo, si interviene sull’art. 19, Dlgs. n. 81/2015, riscrivendo le causali necessarie per l’utilizzo dei contratti di lavoro a termine, compresi quelli in somministrazione.

Più in particolare, ferma restando la possibilità della stipula di un contratto acausale di durata non superiore a 12 mesi, a seguito dell’intervento normativo, i contratti di lavoro a tempo determinato possono avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • per esigenze previste dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Viene poi previsto che la specificazione delle causali, oltre che in caso di proroga, è necessaria anche in caso di rinnovo.

Intervenendo inoltre sull’art. 21, comma 01, Dlgs. n. 81/2015, viene disposto che il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi.

Sia per le proroghe sia per i rinnovi, ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato – Il comma 1-quater dell’art. 24 apporta modifiche all’art. 31, Dlgs. n. 81/2015, che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

In particolare, intervenendo sul comma 1 , primo periodo, si precisa che dal numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

Si prevede inoltre che è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato:

  • di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, legge n. 223/1991;
  • di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2, Regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Contratti di espansione – L’art. 25 integra l’art. 41, Dlgs. n. 148/2015 in tema di contratto di espansione, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario.

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