Facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto
L’INPS – con Messaggio 7 luglio 2023, n. 2564 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla facoltà di opzione al sistema contributivo ex art. 1, comma 23, Legge n. 335/1995, esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, stante il fatto che i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per esercitare l’opzione stessa.
Nello specifico, l’INPS ha reso note le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa.
Si tratta dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo (meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 01 gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 01 gennaio 1996), soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (es. soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare).
I periodi oggetto di riscatto il cui onere sia stato calcolato con il sistema contributivo (cosiddetto calcolo a percentuale), anche se collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996, sono inseriti automaticamente in Posizione assicurativa con la nota “riscatto calcolato con il sistema contributivo”, e sono opportunamente “targati” e valutati nella determinazione del futuro trattamento pensionistico, a eccezione del contributo minimo calcolato con il criterio della riserva matematica.