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Attività lavorativa svolta in smart working e competenza territoriale del giudice del lavoro

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La Cassazione – con sentenza del 5 luglio 2023, n. 19023 – ha affermato che ai fini dell’individuazione della competenza territoriale del giudice del lavoro, il criterio della dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. non può essere applicato nel caso di prestazione lavorativa svolta in smart working, in modo fungibile presso due diverse abitazioni, ove non sussista alcun collegamento oggettivo o soggettivo che caratterizzi l’abitazione quale dipendenza aziendale.

Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che si ha dipendenza aziendale nei casi di:

  • dislocazione, da parte del datore di lavoro, di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa in un luogo determinato;
  • collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con l’organizzazione aziendale.

Nel caso oggetto della sentenza, possono essere considerati unicamente:

  • il criterio del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro

oppure

  • il criterio del luogo in cui si trova l’azienda/la sede in cui il lavoratore è addetto.

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