Corte Costituzionale: illegittima la normativa in tema di emersione
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 103, comma 1, D.L. 34/2020, su impulso della segnalazione sul tema avanzata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria.
La porzione della norma oggetto di rilievi è quella che prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel nostro territorio nazionale, come pure la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, possa essere avanzata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il TAR della Liguria ha sollevato questione di legittimità in ordine all’art. 3 della Costituzione, che prevede appunto l’equiparazione di tutti i cittadini in ordine alla dignità sociale ed indipendentemente da ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali.
Sulla base dei rilievi mossi dal TAR della Liguria, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 103, comma 1, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, nella parte in cui circoscrive come sopra evidenziato la platea dei soggetti legittimati a presentare dichiarazioni di sussistenza di lavoro irregolare.