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In GU la legge di conversione del decreto legge Alluvioni

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Nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023, n. 177 è stata pubblicata la legge 31 luglio 2023, n. 100 , recante “Conversione in legge, con modificazioni, del , recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Nel dettaglio, la legge conferma la sospensione dei termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi:

  • agli adempimenti e ai versamenti tributari;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta;
  • agli avvisi di addebito INPS.

I pagamenti dei tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi.

Per i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un’impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 48.

La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

La legge riconosce altresì una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari ad € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di € 3.000, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati.

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