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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime di tassazione delle mance

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L’Agenzia delle Entrate – con Circolare 29 agosto 2023, n. 26/E – ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina concernente la tassazione delle mance percepite dal personale impiegato negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero il trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

A mente dell’art. 1, commi da 58 a 62 , Legge n. 197/2022, alle somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, si applica, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, “un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro”.

Tale regime di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino “titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 50.000” e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva. Ai fini del calcolo del suddetto limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite reddituale di € 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono tre:

  • titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
  • percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori ad € 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
  • assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

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