Agenzia Entrate: trattamento fiscale del lavoratore distaccato all’estero
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 12 settembre 2023, n. 428 – ha chiarito alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero.
Nel dettaglio, stante il contratto disciplinante lo svolgimento della prestazione lavorativa in distacco presso una sede in Germania, e delle trasferte di lavoro in paesi diversi da questo, tra cui l’Italia, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in virtù di tali trasferte anche occasionali, venissero meno i requisiti di esclusività e continuità del lavoro prestato all’estero.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, fermo restando la prestazione dell’attività all’estero per un periodo superiore a 183 giorni l’anno e la sussistenza delle altre condizioni, il reddito può essere comunque determinato ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis del TUIR, il quale prevede che “il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali”.