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Le novità sull’incentivo al posticipo del pensionamento dei lavoratori

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L’INPS – con Circolare 22 settembre 2023, n. 82- ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di incentivo al posticipo del pensionamento dei lavoratori, ex art. 1, comma 286 , Legge n. 197/2022.

A mente della legge di Bilancio 2023, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

L’incentivo in commento consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.

Tali somme sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Sotto il profilo temporale, l’incentivo cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  • esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
  • al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
  • al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

L’incentivo in specie, sostanziandosi nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione, pertanto:

  • non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
  • non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro, in quanto opera esclusivamente sulla sola quota IVS a carico del lavoratore.

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