Imposta di bollo e contratti pubblici di appalto: i chiarimenti dell’AdE
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 446 del 9 ottobre 2023, ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo da versare in modalità una tantum in ipotesi di contratto di appalto e collocata al momento della stipula.
La citata risposta ad interpello ha ribadito come tale imposta goda di un regime speciale rispetto alla normativa generale sancita in materia dal D.P.R. 642/1972, per effetto delle disposizioni ora contenute nell’articolo 18 comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in materia di contratti pubblici, ivi compresi quelli di appalto.
Il regime speciale e dedicato per l’imposta di bollo una tantum dovuta all’atto di stipula di un contratto pubblico di appalto, inizialmente definita dalla tabella di cui all’allegato I.4 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 e successivamente sostituito dalla declinazione fornita dall’apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua un criterio di calcolo proporzionale rispetto al valore del contratto medesimo.
L’imposta è, quindi, determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto dal contratto, con esenzione di imposta per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
La natura di tale imposta di bollo è, quindi, sostitutiva rispetto a quella dovuta per tutti gli altri atti e documenti inerenti la procedura di selezione ed esecuzione dell’appalto, in un’ottica di perseguimento di finalità semplificatorie.
Sempre in tal senso, la circolare Agenzia Entrate 22/E del 28 luglio 2023 ha precisato che le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo dovuta alla stipula di contratti di appalti pubblici sono applicate con riferimento ai procedimenti avviata a far data dal 1° luglio 2023.
Il versamento avviene con Mod F24 ELIDE come previsto dal provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 28 giugno 2023, prot. 240013/2023.