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L’intervento della CGUE su illegittimità del licenziamento e diritto alle ferie

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 12 ottobre 2023 (causa C-57/22) – ha fornito dei chiarimenti in merito all’interpretazione della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro che, all’art. 7, recita “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

Al riguardo, la CGUE ha affermato che il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo del lavoratore e la data della reintegrazione nel suo impiego, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento di tale licenziamento, deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite.

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